L’Iperammortamento (nella sua versione per il 2026) e il Conto Termico 3.0 sono parzialmente cumulabili, in quanto hanno una diversa natura giuridica.
Cumulabilità e limiti
La cumulabilità tra i due strumenti è ammessa, anche se ovviamente limitata:
- dal principio del non superamento del costo dell’investimento
- e dal principio del divieto del doppio incentivo come riportato più sotto
Conto Termico 3.0 (CT 3.0)
Natura Giuridica: È un incentivo in conto capitale (un contributo a fondo perduto) erogato in rate dal GSE. È un Aiuto di Stato (disciplinato dal GBER) finalizzato all’efficienza energetica e alle rinnovabili termiche.
Cumulabilità: Il CT 3.0 non è generalmente cumulabile con altre agevolazioni statali (come Ecobonus, Bonus Casa) sulle medesime spese.
Tuttavia, le Regole Applicative GSE ammettono la cumulabilità con:
- Contributi non statali (come alcuni Fondi Regionali o locali).
- Aiuti di Stato che coprono costi diversi o che, sommati, non superino l’intensità massima di aiuto GBER.
Iperammortamento 2026 (Beneficio Fiscale)
Natura Giuridica: È una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile e si traduce in una deduzione fiscale (risparmio d’imposta sul reddito IRES/IRPEF). Storicamente, l’Iperammortamento non è classificato come “Aiuto di Stato” in senso stretto, ma come misura fiscale di carattere generale.
Cumulabilità: La normativa (e la prassi dell’Agenzia delle Entrate per le versioni precedenti) stabilisce che le agevolazioni fiscali (come l’Iperammortamento) sono cumulabili con altre agevolazioni (come il Conto Termico) a condizione che:
La Regola Chiave (Divieto di Doppio Beneficio)
La base di calcolo dell’Iperammortamento deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni, contributi o incentivi in conto capitale ricevuti per le stesse spese ammissibili.
- Base di Calcolo Iperammortamento = Costo Totale Ammissibile – Incentivo CT 3.0 Ricevuto
Esempio Pratico:
- Se l’acquisto di una pompa di calore (bene 4.0/Green) costa 100.000€ e ottiene 55.000€ di incentivo dal Conto Termico 3.0, l’Iperammortamento si calcolerà sulla differenza, ovvero 100.000€ – 55.000€ = 45.000€
In sintesi, i due strumenti possono coesistere, ma il Conto Termico 3.0 riduce la base imponibile su cui viene calcolato il beneficio dell’Iperammortamento.
Il calcolo dei benefici totali
Per il calcolo dei benefici totali, agli incentivi previsti deve essere sommato anche il risparmio fiscale derivante dal normale ammortamento dei cespiti; ecco un esempio:
| Voce di Costo / Incentivo | Operazione / Dettaglio | Valore (€) |
| Valore Totale Impianto | Investimento iniziale | 100.000 € |
| 1. Conto Termico | Incentivo diretto | 55.000 € |
| 2. Iperammortamento | ||
| – Base Imponibile | (100.000€ – 55.000€) | 45.000 € |
| – Valore Iperammortamento | (45.000€ x 180%) | 81.000 € |
| – Incentivo Iperammortamento | (81.000€ x 24% IRES) | 19.400 € |
| TOTALE INCENTIVI (1 + 2) | (55.000€ + 19.400€) | 74.400 € (74,4%) |
| 3. Risparmio Ammortamento | (100.000€ x 24% IRES) | 24.000 € |
| BENEFICIO TOTALE FINALE | (74.400€ + 24.000€) | 98.440 € (98,44%) |
Riferimenti Normativi Principali
I riferimenti normativi che regolano la cumulabilità sono:
Conto Termico 3.0
- Decreto Ministeriale 10 maggio 2024 (DM Conto Termico 3.0): Sostituisce il DM 16 febbraio 2016 e definisce le nuove regole.
- L’Articolo 8 (Cumulabilità) stabilisce le condizioni di cumulo. Per i soggetti privati (imprese) il Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali, ma è cumulabile con gli aiuti di Stato nel rispetto del GBER e con gli incentivi non statali. L’Iperammortamento, sebbene sia una misura fiscale statale, per la sua natura di deduzione in sede di determinazione del reddito d’impresa e non di credito/detrazione, è gestito in modo diverso.
Iperammortamento 2026
Legge di Bilancio per il 2026: La nuova misura è stata reintrodotta e potenziata in bozza di DDL Bilancio 2026, andando a sostituire il precedente sistema di Crediti d’Imposta Transizione 4.0/5.0.
- La normativa specifica richiede che la base di calcolo per le agevolazioni fiscali sia determinata al netto di contributi in conto capitale (come il Conto Termico) ricevuti per gli stessi investimenti.
- Riferimento Giuridico Precedente (utilizzato come base interpretativa): Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/E del 30 marzo 2017 e successive chiarimenti che hanno regolato il cumulo dei precedenti Iperammortamenti/Crediti d’Imposta con altri incentivi.
Normativa Europea (GBER):
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER): Si applica al Conto Termico (Aiuto di Stato).
- L’Iperammortamento, non essendo considerato aiuto di Stato (in quanto beneficio fiscale generale), non è soggetto ai massimali di intensità di aiuto, ma la regola del non superamento del costo dell’investimento resta sempre prioritaria.
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Cristiano Venturi – Founder Build Energy Group