Una Diagnosi Energetica secondo il D.Lgs 102/2014, rispetta tale normativa anche qualora venga redatta da un tecnico non abilitato EGE, ma: verificato, vidimato e firmato da un EGE abilitato?
Tale prassi aziendale e professionale, non solo è legale, ma è lo standard operativo all’interno di ESCo, società di ingegneria o studi associati.
Il principio della Responsabilità della Firma
Il D.Lgs. 102/2014 (e i successivi decreti correttivi e aggiornamenti) stabilisce che le diagnosi energetiche per i soggetti obbligati (Grandi Imprese e Imprese Energivore) debbano essere eseguite da soggetti certificati: EGE (UNI CEI 11339), ESCo (UNI CEI 11352) o Auditor Energetici.
- Consulta anche: IN QUALI CASI UNA DIAGNOSI DEVE ESSERE FIRMATA DA UN EGE O UNA ESCO, E IN QUALI NON NECESSARIAMENTE
Quando un EGE abilitato e certificato da un organismo accreditato (es. ACCREDIA) controlla, convalida e firma il report di diagnosi energetica e i relativi modelli di calcolo (Foglio Benefici ENEA), egli:
- Si assume la piena responsabilità giuridica, civile e tecnica dei contenuti della diagnosi.
- Certifica che la diagnosi è stata redatta in conformità ai criteri minimi dell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e alle norme della famiglia UNI CEI EN 16247.
Il “Gruppo di Lavoro” (Auditor vs. EGE)
Nessuna norma vieta a un EGE di avvalersi di collaboratori, assistenti o tecnici junior per le fasi operative della diagnosi (es. sopralluoghi, campagne di misura, inserimento dati, inventario energetico, stesura preliminare), anzi, questo costituisce una normale prassi operativa.
Ciò che conta per l’ENEA (l’organo preposto al controllo e alla ricezione delle diagnosi tramite il portale dedicato) è che il soggetto firmatario e validatore sia l’EGE certificato. Sul portale ENEA, l’account che trasmette la diagnosi e che viene indicato come “Auditor/EGE responsabile” deve inserire il proprio codice di certificazione in corso di validità. Il tecnico non abilitato figurerà come membro del gruppo di lavoro all’interno del report cartaceo ma non ha rilevanza per il portale ministeriale.
Cosa controlla l’ENEA?
In caso di controlli a campione (o sul 100% delle diagnosi eseguite da auditor interni), ENEA verifica due macro-aspetti:
- La conformità tecnica: Che siano rispettati i criteri di proporzionalità, rappresentatività, storici dei consumi, i modelli energetici (baseline e indicatori EnPI) e la presenza di una strategia di monitoraggio.
- La conformità formale (Soggetti Abilitati): Che la diagnosi sia controfirmata e caricata da un EGE certificato con certificato attivo al momento della firma. Il fatto che i calcoli o i rilievi materiali siano stati materialmente impostati da un collaboratore non inficia l’idoneità dell’audit, poiché l’EGE controfirmando fa propri quei dati.
In sintesi, la diagnosi energetica redatta operativamente da un tecnico non abilitato, qualora verificata dall’EGE abilitato, ha pieno valore legale ed è perfettamente conforme al D.Lgs. 102/2014.
I riferimenti normativi
Nell’ordinamento italiano, la conformità di un atto tecnico (come la diagnosi energetica) si basa sulla qualifica del soggetto giuridico che assume la paternità del documento attraverso la sua firma, non su chi esegue i rilievi materiali o le bozze dei calcoli.
Questi i principali riferimenti normativi al riguardo:
-Il D.Lgs. 102/2014 – Articolo 8 (Soggetti abilitati)
- L’Articolo 8, comma 1: Dispone che le diagnosi energetiche obbligatorie debbano essere “condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici” certificati.
- L’Articolo 8, comma 2: Specifica che i soggetti di cui al comma 1 devono essere certificati da organismi accreditati in conformità alle norme tecniche di riferimento.
La legge non impone che tutte le ore di lavoro necessarie alla stesura della diagnosi debbano essere svolte personalmente dall’EGE. Il termine giuridico “condotte da” indica la direzione tecnica, la supervisione e la responsabilità finale del processo. Se l’EGE controlla il lavoro del tecnico non abilitato, ne assume la responsabilità e appone la firma: dal punto di vista del D.Lgs. 102/2014 la diagnosi è stata legalmente “condotta” da un EGE certificato.
–Lo Standard Tecnico: Norma UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI 11339
Il D.Lgs. 102/2014 (all’Allegato 2) rimanda alle norme tecniche per definire i criteri minimi della diagnosi.
- UNI CEI EN 16247-1 (Requisiti generali delle diagnosi): Nel descrivere il processo di audit, la norma specifica che l’auditor energetico deve guidare il processo e coordinare le attività. La norma ammette implicitamente che la raccolta dati sul campo possa coinvolgere il personale dell’organizzazione o collaboratori esterni, purché l’auditor principale ne verifichi l’accuratezza.
- UNI CEI 11339 (Profilo dell’EGE): Questa norma definisce i compiti dell’Esperto in Gestione dell’Energia. Tra le competenze e i compiti previsti non vi è l’obbligo di “isolamento operativo”. Al contrario, l’EGE è definito come una figura manageriale e di coordinamento. L’EGE ha il compito di verificare e validare i dati di consumo; il fatto che un tecnico diverso esegua materialmente l’inserimento dei dati fa parte del normale processo di delega operativa, a patto che l’EGE applichi il suo controllo di qualità (“validazione”).
–Il Codice Civile e il Principio della “Delega Operativa” (Art. 2232 c.c.)
L’attività dell’EGE che firma una diagnosi energetica rientra giuridicamente nelle professioni intellettuali regolamentate (prestazione d’opera intellettuale).
- Articolo 2232 del Codice Civile (Esecuzione della prestazione): “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.”
- Il Codice Civile (che sovrasta ed è la base del diritto dei contratti in Italia) stabilisce chiaramente che un professionista può avvalersi di ausiliari (in questo caso il tecnico non abilitato). La chiave del concetto risiede nella frase “sotto la sua direzione e responsabilità”: l’EGE vidimando e firmando dichiara di aver supervisionato l’ausiliario, facendone proprio l’operato.
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Cristiano Venturi Founder Build Energy Group c.venturi@buildenergygroup.com