La normativa italiana è piuttosto rigorosa su chi può firmare questi documenti, specialmente perché il D.Lgs. 102/2014 nasce per garantire un elevato standard di qualità ed efficacia degli interventi.
Tuttavia, esiste una distinzione fondamentale tra le diagnosi condotte per ottemperare all’obbligo di legge (Grandi Imprese e Imprese Energivore) e quelle redatte per altri scopi o in contesti specifici.
L’obbligo per le Grandi Imprese e le Imprese Energivore
L’art. 8, nel comma 1 (Grandi Imprese) e nel comma 3 (Imprese Energivore) stabilisce l’obbligo per tali imprese di eseguire una Diagnosi Energetica periodica
Il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce inoltre che tali Diagnosi Energetiche devono essere eseguite da soggetti certificati:
- ESCo (Società di Servizi Energetici) certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
- EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati secondo la norma UNI CEI 11339
Il comma cita: “le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati…”
Di conseguenza, per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che decidono di effettuare una diagnosi energetica su base volontaria (ad esempio per accedere a bandi regionali o per puro miglioramento interno), la legge non impone strettamente la firma di un EGE o di una ESCo, a meno che il bando specifico o la misura di incentivo a cui partecipano non lo richiedano esplicitamente come requisito d’accesso.
Diagnosi per l’ottenimento di incentivi (Imprese non soggette a obbligo)
Se l’azienda non rientra tra i soggetti obbligati (quindi è una PMI non energivora) e redige la diagnosi energetica esclusivamente per accedere a bandi regionali o incentivi locali, i requisiti del tecnico dipendono dal regolamento specifico del bando.
In alcuni casi, può bastare la firma di un tecnico abilitato (Ingegnere o Perito iscritto all’albo), senza che questo possieda necessariamente la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) secondo la UNI CEI 11339.
La “Diagnosi di Sistema” (ISO 50001)
Se un’impresa adotta un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) certificato ISO 50001, l’obbligo di diagnosi energetica è considerato assolto, a patto che il sistema includa una “Analisi Energetica” conforme ai criteri del decreto.
In questo scenario, l’analisi energetica interna viene redatta dal Team di Gestione dell’Energia dell’azienda.
Sebbene il lavoro possa essere svolto materialmente da personale interno non necessariamente certificato EGE, la conformità del sistema deve essere comunque validata da un Organismo di Certificazione terzo.
Tabella Riassuntiva dei Requisiti
| Contesto della Diagnosi | Soggetto Obbligato? | Requisito Redattore |
| Adempimento Art. 8 D.Lgs. 102 | SÌ (Grandi/Energivore) | Solo EGE, ESCo o Auditor certificati |
| Certificazione ISO 50001 | SÌ (Esonero dal 102) | Personale interno (validato da ente terzo) |
| Bandi Regionali / Altri Incentivi | NO | Dipende dal bando (spesso basta iscrizione Albo) |
| Diagnosi Volontaria (Audit interno) | NO | Qualunque tecnico competente |
Caricamento della Diagnosi sul portale Enea
È importante notare, invece, che, sebbene un tecnico abilitato ma non EGE possa tecnicamente scrivere il documento, se quella diagnosi deve essere caricata sul portale ENEA per sanare l’obbligo di legge o per ottenere Titoli di Efficienza Energetica (TEE), il sistema richiederà obbligatoriamente le credenziali di un soggetto certificato (EGE, ESCo o Auditor certificati).
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Cristiano Venturi Founder Build Energy Group c.venturi@buildenergygroup.com